(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 183, del 29 ottobre 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione e' impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e delle donne che con coraggio civico e responsabilita' individuale hanno operato contro ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanita'. 2. In particolare la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione della memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che hanno compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia nazista e, parimenti, e' impegnata a preservare la memoria di ogni uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanita'. 3. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione per le finalita' della presente legge sono ricomprese nella definizione «Memoria dei giusti».