(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                      183, del 29 ottobre 2008)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

   1. La Regione e' impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e
delle  donne  che  con  coraggio civico e responsabilita' individuale
hanno  operato  contro  ogni  tentativo di genocidio e crimine contro
l'umanita'.
   2.  In  particolare  la  Regione  promuove  e  sostiene iniziative
finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione
della  memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna,
che  hanno  compiuto  nella  loro vita gesti e opere finalizzate alla
salvezza  degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia
nazista  e,  parimenti,  e' impegnata a preservare la memoria di ogni
uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli
oggetto di genocidi e crimini contro l'umanita'.
   3.  Le  iniziative  patrocinate  e  sostenute dalla Regione per le
finalita'  della  presente  legge  sono  ricomprese nella definizione
«Memoria dei giusti».